
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato da A.D.I. contro la sentenza della Corte d’Appello civile dell’Aquila, relativa a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2009. I fatti risalgono al 15 novembre 2009, quando l’uomo subì lesioni personali davanti a una discoteca di Pratola Peligna. Per l’aggressione furono imputati A.B., M.I. e G.B., accusati di lesioni personali aggravate. Nel giudizio di primo grado il Tribunale di Sulmona, con sentenza , condannò solo uno dei tre. In appello, la Corte riformò parzialmente la decisione condannando anche un altro imputato al risarcimento dei danni. Tale verdetto fu annullato dalla Cassazione, la quale ribadì la necessità di rinnovare l’istruttoria in caso di riforma di un’assoluzione, richiamando il principio delle Sezioni Unite penali. Successivamente, la causa fu riassunta davanti alla Corte d’Appello civile dell’Aquila, ai sensi che con sentenza del 2023 rigettò la domanda del ricorrente. Quest’ultimo propose quindi ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per la mancata acquisizione del fascicolo dei gradi di giudizio penale, contenente testimonianze ritenute decisive. La Suprema Corte, presieduta da Chiara Graziosi, ha ritenuto fondata la doglianza principale, affermando che la Corte d’Appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il fascicolo, come previsto dall’art. 126 disp. att. c.p.c., e ribadendo che il giudizio civile conseguente all’annullamento ex art. 622 c.p.p. è prosecuzione e non ripartenza del processo. Non può, dunque, essere addossato alla parte l’onere di procurarsi atti che spettano alla cancelleria. La Cassazione ha inoltre censurato l’argomentazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza della testimonianza di una teste. Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, che dovrà nuovamente pronunciarsi anche sulle spese processuali.









