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SULMONA – Difetto di giurisdizione. Il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha respinto l’istanza cautelare sul ricorso presentato da un agente di Polizia Locale in merito al decreto sindacale che ha prorogato l’incarico di Comandante al Maggiore Leonardo Mercurio. Il ricorrente aveva contestato che la nomina decisa con decreto del sindaco Annamaria Casini sarebbe stata in contrasto con una legge regionale, la 43 del 2013, avendo il periodo di comando affidato al maggiore Mercurio superato il tempo di sei mesi. Tesi del tutto infondata come fatto notare dal Comandante e il suo legale. In ogni caso, trattandosi di posizione organizzativa, il Tar ha dichiarato la propria non competenza sul ricorso. “La procedura per l’attribuzione delle c.d. ‘posizioni organizzative’ – si legge nell’ordinanza – non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro ‘privatizzato’ già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell’ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo”. Da qui l’inammissibilità del ricorso. La vertenza finirà molto probabilmente sul tavolo del Tribunale ordinario per espressa volontà dell’agente che intende vantare un diritto soggettivo.

Andrea D’Aurelio

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