SULMONA. “L’autorizzazione sanitaria per la gestione di un centro cottura deve risultare necessariamente intestata direttamente al soggetto che svolge il servizio poiché la responsabilità del titolare dell’autorizzazione sanitaria (che viene rilasciata intuitu personae e sulla base dei requisiti del solo soggetto richiedente) è personale e l’Amministrazione non può consentire che tale autorizzazione sia intestata a soggetti terzi”. Lo scrivono i giudici amministrativi del Tar Abruzzo che hanno rigettato la domanda di sospensiva presentata della ditta di Somma Vesuviana per la refezione scolastica cittadina. La ditta era stata estromessa per l’assenza di un centro di cottura idoneo, individuato inizialmente in un ristorante di Bugnara e poi nella clinica San Raffaele. Udienza di merito fissata per il 12 marzo