
Con riferimento all’articolo pubblicato il 05.10.2025 dal titolo : “Intascò 7 mila euro annullando gli scontrini. Ex cassiera condannata in appello.” Riceviamo dall’Avv. Nunzio Gagliotti del Foro di Benevento, quale difensore della signora ex cassiera citata nell’articolo in questione, la seguente richiesta di pubblicazione di rettifica e di precisazioni che doverosamente qui di seguito integralmente pubblichiamo :
“La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pronunciata all’udienza del 21.03.2025 e depositata il successivo 22.04.2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Sulmona del 17.05.2023 revocava “la statuizione inerente la liquidazione definitiva del danno” rimettendo sul punto le parti innanzi al giudice civile.————————
In particolare, la Corte aquilana revocava, in proposito, la decisione di primo grado del tribunale di Sulmona ritenendo non raggiunta la prova circa la quantificazione degli ammanchi. Tanto, precisava la medesima Corte di appello, anche in ragione della circostanza per cui le emissioni di scontrini annullati ebbero a verificarsi “anche in giornate nelle quali l’imputata era assente dal lavoro” (sentenza Corte di appello L’Aquila 21.03.2025, pag. 5 §.6.2).—————————
Può, dunque, constatarsi che l’affermazione contenuta nel titolo dell’articolo in oggetto e poi ribadita nel susseguente testo, secondo cui la “Ex cassiera” sarebbe stata “condannata in appello” perchè “Intascò 7 mila euro” risulta del tutto non conforme alle motivazioni rese dal giudice di appello il quale non ha quantificato alcun ammanco. Dunque, l’articolo in oggetto, dapprima nel titolo e poi nel suo corpo, attribuisce alla mia Rappresentata appropriazione di somme giammai accertate all’esito del giudizio di merito sin qui svoltosi.———————————————
Sempre nel quadro del puntuale servizio di cronaca giudiziaria, segnalo che – in data 20.06.2025 – lo scrivente Difensore depositava ricorso per la cassazione della suddetta sentenza d’appello di L’Aquila tra l’altro testualmente denunciando, come da seguente riporto virgolettato, che : “L’appropriazione, anche solo d’un centesimo, avrebbe dovuto trovar causa nella dimostrata vendita di merce per il corrispondente valore monetario appropriato. Vendita rimasta, invece, indimostrata nonostante la circostanza secondo cui la p.o. ebbe a visionare le immagini ritraenti le operazioni di acquisto di merce da parte della clientela.”—————————
(estratto dalla pag. 5 rigo 5 e ss. del ricorso per cassazione depositato il 20.06.25)
“La p.o., dunque, nel suo impegno d’attenta rassegna delle riprese video, non ebbe a reperire traccia d’almeno una sola di ben quattordici operazioni di annullamento e di presunto repentino occultamento di scontrino.”———————————————————————
(estratto dalla pag. 5 rigo 15 e ss. del ricorso per cassazione depositato il 20.06.25)
Preciso, ai fini della consapevole lettura del testo virgolettato estrapolato dal richiamato ricorso per cassazione del 20.06.2025, che, laddove riportato, l’acronimo “p.o.” deve intendersi il riferimento alla <<persona offesa>>.
”










