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SULMONA – Con Sentenza numero 251 del 2019 il Tar Abruzzo Sezione I, in accoglimento del ricorso proposto dal RTI Omnitech-LRS Trasporti, quale partecipante al bando per il noleggio di mezzi full-service, ha annullato il provvedimento emesso dal Rup di Cogesa, Ing. Stefano Margani, all’esito delle decisioni prese dai componenti della Commissione di gara con cui era stata disposta l’esclusione per la non rispondenza dei requisiti tecnici di alcuni mezzi. “Cogesa SpA”- si legge in una nota- “prende atto del contenuto della Sentenza e comunicherà le future decisioni del Rup, che terrà conto del contenuto della Sentenza e dell’interesse di Cogesa SpA. Trattavasi in ogni caso di pochissimi centimetri di differenze da quanto richiesto nel capitolato che comunque hanno determinato la Commissione di Gara in favore della esclusione per non rispondenza”. Il bando serve a Cogesa per implementare il parco mezzi anche dopo l’incendio del novembre 2018. In quell’occasione tre mezzi furono completamente distrutti dalle fiamme e altri due solo danneggiati. La ditta ricorrente era stata esclusa dalla commissione di gara ma il Tar nella sentenza ha deciso che “i minimi scostamenti dimensionali contenuti nell’ordine di pochi centimetri devono essere considerati assolutamente indifferenti rispetto alle caratteristiche dei mezzi richiesti, ed anzi la lieve entità della “difformità” rispetto al parametro di cui al capitolato speciale denotano profili di eccesso di potere della Stazione appaltante che ha ritenuto di escludere il ricorrente a prescindere da una valutazione in ordine all’equivalenza funzionale dei beni offerti”. Ora il Rup e l’amministratore unico decideranno se ricorrere o meno al Consiglio di Stato.

Andrea D’Aurelio

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