
Il Tribunale di Sulmona riconosce la priorità nella scelta della sede per una docente con disabilità. Con un’ordinanza dello scorso 28 luglio il giudice del lavoro, Alessandra De Marco, ha riaffermato il diritto di un’insegnante con disabilità a scegliere la sede lavorativa in provincia di residenza, evidenziando l’applicazione della normativa italiana sul lavoro e disabilità nel settore scolastico. Tutto è partito dalla vicenda di una docente abruzzese, vincitrice di concorso pubblico, con un’invalidità superiore ai due terzi, iscritta nella lista dei collocamenti speciali prevista dalla legge 68 del 1999. La docente aveva indicato come prioritaria la provincia di residenza durante la procedura di assegnazione delle sedi, ma l’amministrazione scolastica l’aveva comunque destinata a una provincia differente. Questo spostamento ha violato il diritto specifico riconosciuto agli insegnanti con disabilità, che dovrebbe permettere loro di scegliere la sede compatibilmente con le esigenze personali legate alla salute. In particolare, la docente si è affidata agli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola per far valere questi diritti davanti al Tribunale di Sulmona. “Il riconoscimento di handicap secondo la 104/92 conferisce il diritto di scegliere in via prioritaria la sede lavorativa, superando in alcuni casi l’ordine stabilito dalla graduatoria basato sul merito”- evidenzia il giudice nell’ordinanza









