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L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, con Ordinanza n. 46, ha disposto che, dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, tutti i veicoli a motore (sia auto che mezzi pesanti) che circolano lungo le strade gestite dalla stessa, siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. provincia-dell-aquila-600x400La Provincia ricorda che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata e intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico. Inoltre, avverte che questi fenomeni in base alla loro intensità, posso determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli. L’Ordinanza è stata emanata secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera e) del Decreto Legislativo 285/1992, ovvero il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada”, modificato dalla Legge 120 del 2010. A rafforzare tutto ciò vi è anche la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Protocollo RU\1580 del 16/01/2013. Per i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nonostante a questi sia consentito di circolare con pneumatici estivi tutto l’anno, la legge ne vieta la circolazione in caso di neve, ghiaccio su strada o nevicate in atto, anche se dotati di gomme invernali. L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila precisa che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. gomme-invernali-consigli-della-polizia-_810x456I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Pertanto, chiunque, dal 15 novembre sia trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, rischia una sanzione pecuniaria. In caso di circolazione senza pneumatici invernali o alternative a bordo, la sanzione minima può partire da 85 euro nei centri abitati, mentre fuori può arrivare fino a 338 euro, ma si abbassa a 59,50 euro se viene pagata entro 5 giorni. Sulle strade dei Comuni nei quali vige un’ordinanza le multe vanno invece dai 41 euro ai 169 euro, abbassandosi a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni. Inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia quella accessoria della decurtazione di 3 punti sulla Patente, mentre le forze dell’ordine potranno intimare il fermo del veicolo finché questo non venga dotato degli appositi dispositivi antisdrucciolevoli o invernali. Nel dettaglio, le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali sono: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

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