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Stefano Palumbo, Paolo Romano, Lelio De Santis e Pietro Di Stefano scrivono in un comunicato: “La soddisfazione espressa dal vice-Presidente del Consiglio regionale per la sentenza della Corte Costituzionale che riconosce alla legge regionale 29/2020 di attribuire legittimamente ai comuni abruzzesi “… la facoltà di consentire una deroga al limite di dimensionamento dei piani con la finalità di agevolazione e di limitare il consumo del suolo ai fini edificatori”, farebbe solo sorridere, ma oggi, diventando annuncio trionfale a conclusione della campagna elettorale del Sindaco uscente con una conferenza stampa espressamente dedicata alla “legittimazione” delle casette, assume i contorni inquietanti della più bieca deviazione della corretta informazione al cittadino, su cui non possiamo tacere. I cittadini devono sapere che le prerogative di indirizzo e definizione delle attività tecnico-amministrative delle strutture comunali e, per eccellenza, della pianificazione e gestione del territorio sono attribuite al Consiglio Comunale dal D.Lgs. 267/2000 – Testo unico degli Enti locali, non da una legge regionale. Invece la legge regionale 29/2020 si pregia, così afferma Santangelo, di aver concesso ai Comuni del cratere sismico, addirittura “in deroga”, una potestà pianificatoria e regolamentare già sancita dalla legge dello Stato. In poche parole, stamattina, il Sindaco uscente e il Vicepresidente del Consiglio Regionale comunicheranno ai cittadini che il nostro legislatore regionale, con l’art. 23 della legge 29/2020, al comma 1 ha concesso ai Comuni del cratere sismico nientemeno che la facoltà di fare pianificazione generale e, al comma 2, che tale facoltà va esercitata nientemeno che ai sensi delle disposizioni della LR 18/1983 relative alla formazione e approvazione delle varianti urbanistiche. Due sono, quindi, le gravissime, intollerabili falsità. La prima, che la legge regionale legittimi le “casette” autorizzate, come recita il titolo straordinariamente fake della conferenza stampa di oggi. La seconda, che attraverso la consapevole distorsione della realtà giuridica e tecnica della legislazione urbanistica nazionale e regionale, il Sindaco uscente spaccia un inutile articoletto di legge regionale per la soluzione attesa da tanti cittadini che SOLO la pianificazione generale, SOLO una norma urbanistica attuativa di competenza comunale può e deve realizzare in termini effettivi ed efficaci. Dunque, un esclusivo onore e onere del Sindaco e il Consiglio Comunale, nella loro inviolabile sovranità nella gestione del territorio sancita da una legge primaria decenni fa. Che non è stata esercitata dall’amministrazione uscente. Punto. Questa è la realtà. Va aggiunta una terza, forse più intollerabile evidenza. Il fatto che tale captatio si rivolga a cittadini che hanno correttamente applicato le disposizioni comunali sulla realizzazione di soluzioni abitative di emergenza, nel pieno dramma del post sisma, e che per tanti anni sono stati assillati dalla minaccia di un’ordinanza di demolizione, pone l’iniziativa di stamattina sotto una luce di sconcertante strumentalizzazione della buona fede della comunità amministrata. Tant’è che la passata amministrazione, non ha avuto bisogno di ri-scrivere su una legge regionale ciò che è uno dei compiti primari di un Comune: ottenere, cioè, per i manufatti temporanei la necessaria “doppia legittimità”: quella derivante dal deposito correttamente effettuato ai sensi della delibera 58/2009 unita alla conformità ex post attraverso una specifica norma urbanistica generale. La passata amministrazione ha esercitato la potestà pianificatoria in tema di regolarizzazione delle “casette”, la prima volta, con la variante di salvaguardia delle cosiddette aree “a vincolo decaduto”, che contiene una specifica misura, peraltro utilizzata dalla stessa amministrazione Biondi per regolarizzare “casette” realizzate su quelle destinazioni urbanistiche”.

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