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Il contestato autovelox di Bussi è solo “approvato” ma non “omologato”: per questo motivo burocratico, il giudice di pace di Pescara ha stracciato una serie di multe salate inflitte a un automobilista che ha sporto ricorso.

Annullata, in particolare, un’ingiunzione di pagamento della prefettura pescarese per le presunte violazioni al codice della strada.

Assistito dall’avvocato Carlotta Ludovici, l’uomo aveva proposto un primo ricorso proprio alla prefettura contro le varie contravvenzioni per presunto superamento dei limiti di velocità. L’ente pubblico, tuttavia, aveva condiviso le controdeduzioni del Comune di Bussi, relative per lo più alla problematica dell’omologazione dell’apparecchio, rigettando, quindi, l’opposizione.

L’utente della strada a quel punto si è rivolto al giudice di pace, trovando accoglimento delle sue istanze.

Il giudice nella sentenza ricorda che per la Corte di Cassazione “non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è omologato, ma solo approvato, ritenendo così illegittima questa che è stata sino a ora la prassi”.

Dopo aver appurato che l’autovelox lungo la strada statale 153 a Bussi sul Tirino è stato semplicemente “approvato”, ma non “omologato”, il giudice ha perciò annullato il provvedimento impugnato e, per conseguenza, le multe, che prevedevano sanzioni pecuniarie onerose e la decurtazione dei punti dalla patente.

Per l’avvocato Ludovici, questo verdetto “potrebbe rappresentare una svolta definitiva nella risoluzione dei nodi provocati da una non sempre uniforme interpretazione della giustizia che ha portato a una profonda differenza di trattamento tra cittadini: alcuni, la maggior parte, si sono visti annullare le contravvenzioni; altri, pochi, invece no, nonostante si trattasse dello stesso autovelox”.

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