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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcuni commi degli articoli n.2 e n.4 della legge n.34 della Regione Abruzzo del 31 ottobre 2019 sui criteri di assegnazione degli alloggi popolari. La Corte ha dichiarato illegittimi, ai fini della richiesta della casa, due criteri: l’innalzamento del punteggio basato sulla storicità della residenza e la non applicazione dell’autocertificazione per la dichiarazione di non possidenza immobiliare. Inoltre è stata dichiarata estinta la materia della condanna penale di un congiunto come causa di non diritto all’alloggio, anche per i figli minori. A sollevare la questione di legittimità è stato il Governo in seguito alla richiesta dell’Unione Inquilini, con il segretario nazionale Massimo Pasquini e il coordinatore regione Abruzzo Walter Rapattoni, che ha presentato osservazioni scritte sulla legge regionale. “Siamo soddisfatti per la sentenza della Corte perché snatura tutto l’impianto della Legge regionale”- ha detto Rapattoni. “L’aumento del punteggio, assegnato dalla storicità della residenza, avrebbe sfavorito le persone immigrate. Sul requisito di non possidenza all’estero, discriminatorio per persone provenienti da paesi in cui è difficile ottenere questi documenti, si sancisce che è valida l’autocertificazione come per tutti i cittadini. Solo chi non ha la residenza fiscale in Italia è obbligato a fornire una documentazione ulteriore”- dice l’avvocato. “Anziché scatenare una guerra tra poveri, tra italiani e stranieri, bisogna dare risposte concrete alla richiesta di alloggi. Bisogna aumentare il numero delle case popolari, anziché inasprire i criteri di ammissione a quelli esistenti. Ribadiamo le nostre proposte per arrivare a creare un milione di alloggi, al livello nazionale, a cemento zero. Tra queste, il riutilizzo degli edifici di demanio civile e militare, le cooperative di autorecupero e l’acquisto a prezzi di costo dell’invenduto”.

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