Su richiesta dell’interessato i quotidiani on -line devono sempre cancellare e deindicizzare l’articolo contestato, anche se la notizia in esso riportata è corretta e non diffamatoria.
Questo è ciò che ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1316/16 del 24 Giugno scorso. Una doccia fredda per i quotidiani on line che si vedranno costretti a mettere mano ai propri archivi ogni qual volta una notizia viene contestata, In caso contrario infatti verrà considerata violata la legge sulla privacy
Dunque secondo la Cassazione è corretto pubblicare e mantenere in archivio ma solo per un determinato periodo, che questa sentenza stabilisce “congruo†in due anni e mezzo. Trascorso questo tempo l’articolo non solo dovrebbe essere deindicizzato (sempre a carico della testata on line), ma sparire dal web completamente.
Il principio, fissato così ed in assenza di correttivi, rischia di abbattersi sugli archivi storici di tutti i maggiori quotidiani online ai quali, chiunque, da domani potrebbe chiedere non solo di deindicizzare gli articoli che lo riguardano ma di cancellarli integralmente a prescindere dalla veridicità delle notizie narrate.
Ma davvero il diritto di cronaca può avere una scadenza? E davvero tocca al protagonista negativo di una storia di cronaca decidere quando è arrivato il momento di sottrarla alla conoscenza collettiva e gettarla via come si fa con qualsiasi prodotto scaduto?
La sensazione è che sul diritto all’oblio e del suo rapporto con la libertà d’informazione ci sia ancora tanta strada da fare alla ricerca di un miglior bilanciamento tra l’interesse del singolo e quello della collettività .
Marco Malvestuto