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CHIETI – E’ da annullare la sanzione elevata dai Carabinieri del Nas di Pescara comminata nei confronti di un giovane medico sulmonese di 29 anni che, nella sua prima esperienza professionale presso la guardia medica, comprò i farmaci a sue spese, intestandosi la ricetta “bianca”, senza inserire il codice fiscale. A stabilirlo è stata una sentenza del giudice di pace di Chieti che ha accolto il ricorso del sanitario, assistito dall’avvocato del foro di Sulmona, Gianluca Lanciano. I fatti risalgono al 10 ottobre 2020 quando il giovane medico, arrivato nell’ambultorio di guardia medica che gli assegnarono nel chietino, non trovò quasi nulla e si dotò di quel minimo corredo di antinfiammatorio ed antidolorifici da usare all’occorrenza. I Carabinieri del Nas, nel corso di un’ispezione in una farmacia teatina, accertarono la violazione, rilevando una ricetta medica non ripetibile, sottoscritta dal medico 29 enne, ma priva di validità in quanto non vi era riportato il codice fiscale. Da qui il ricorso amministrativo al Prefetto e il procedimento davanti al giudice di pace di Chieti che ha riportato la vicenda nell’alveo della buona fede del medico. Come fatto notare dall’avvocato Lanciano, il destinatario reale dei farmarci non era la guardia medica ma il futuro ed ignoto paziente per cui si sarebbero resi necessari. “E’ stato ampiamente provato dal ricorrente”- si legge nella sentenza- “l’esimente della buona fede nel caso di specie non intesa come errore sulla liceità del fatto, ma come atto posto in essere con il convincimento della liceità dello scopo a cui era diretto (acquistare farmaci per i pazienti e a favore della collettività”. Ricorso accolto e spese di lite compensate. Alla fine la sostanza ha prevalso sul formalismo.

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