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SULMONA – Una diffida dal carattere forte ed aspro quella inoltrata questa mattina dai 41 sindaci di centrodestra, centrosinistra e civici, già firmatari di un documento nei giorni scorsi, nei confronti di Franco Gerardini, amministratore unico della società partecipata del Cogesa, nominato nell’assemblea dello scorso 30 dicembre. Un atto illegittimo, come ha spiegato l’esercito dei quarantuno, che ha dato mandato ad un legale di diffidare Franco Gerardini dall’adozione di qualsiasi atto in qualità di amministratore unico della partecipata, dal momento che la sua designazione è da considerare “nulla alla radice”. Da qui l’invito-diffida a non agire come legale rappresentante del Cogesa. Diversamente i sindaci sono pronti ad adire le vie legali. “In ragione dei rilevati profili di nullità, invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non può considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa società con la correlata responsabilità personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenze”- si legge nella diffida. Da qui l’invito a “volersi astenere dal qualificarsi e dall’adottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con l’avvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventi”. A pochi minuti dalla conferenza stampa nel corso della quale si è aperto il confronto, la compagine dei sindaci appare nettamente divisa.

Di seguito il testo integrale della diffida:

I sottoscritti Sindaci, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti p.t. dei Comuni soci e membri del “Comitato di indirizzo strategico e di controllo” della società in house Cogesa S.p.a. (C.F. 92007760660 – P.Iva 01400150668), con sede in Sulmona (AQ), alla S.S. 17 Km. 95.500,
premesso che
in occasione della seduta del 30.12.2022 l’assemblea ordinaria di Cogesa Sp.A. ha, tra l’altro, deliberato la pretesa “revoca per giusta causa” ex art. 2383, co. 3, c.c. degli amministratori membri del C.d.A. in carica ed ha conseguentemente deliberato di “nominare ai sensi dell’art. 16 del vigente statuto sociale, Amministratore Unico di Cogesa S.p.A. il Dott. Franco Gerardini”;
rilevato che
tali deliberazioni risultano viziate da evidenti profili di nullità, invalidità ed inefficacia per i seguenti motivi:
a) violazione art. 12, co. 2, dello Statuto Cogesa SpA e art. 2366, co. 3, c.c.. perché, sebbene tali previsioni statutaria e generale stabiliscano che la convocazione dell’assemblea ordinaria, recante l’elenco analitico degli argomenti da trattare indicati in modo esplicito e non generico, deve avvenire “almeno otto giorni prima dell’Assemblea”, nel caso di specie la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Cogesa S.p.a. disposta con nota del Presidente del CdA prot. n. 9501 del 10.12.2022 per il 29.12.2022 (in prima chiamata) e per il 30.12.2022 (in seconda chiamata) è stata integrata con l’inserimento dei due nuovi punti all’o.d.g. “3) Accettazione dimissioni del CdA ovvero revoca del CdA per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2393 del C.C.” e “4) Nomina nuovo organo amministrativo”, soltanto con nota prot. n. 9915 del 28.12.2022; sicché la convocazione con riguardo alla trattazione dei predetti argomenti aggiunti viola palesemente il suindicato termine dilatorio all’uopo prescritto, con conseguente nullità e/o invalidità delle correlate deliberazioni assunte, non a caso, senza la partecipazione dei Comuni soci rappresentati dai sottoscritti; i quali, infatti, proprio in ragione della rilevata irregolarità nella convocazione dell’assemblea ordinaria per la manifesta violazione dei prescritti termini di informativa, hanno abbandonato la riunione ed evitato la partecipazione alla votazione per i punti 3 e 4 all’o.d.g. determinando (come si dirà innanzi) la mancata integrità del quorum costitutivo;
b) violazione dell’art. 14, co. 1-2, dello Statuto anche in relazione agli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. perché, sebbene l’art. 14 dello Statuto – assunto in piena coerenza e nel rispetto degli artt. 2368-2369 e 2456 c.c. – preveda, al comma 2, che l’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino “almeno il 51% del capitale sociale” e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino “almeno il 51% del capitale sociale”, nella specie, all’assemblea ordinaria riunitasi in seconda convocazione il 30.12.2022 erano presenti e hanno partecipato alla votazione per i punti 3 e 4 all’o.d.g. riferiti alla revoca degli amministratori del C.d.A. e alla nomina del nuovo A.U., soltanto n. 12 su n. 67 iscritti nel libro soci, tali da rappresentare n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale; e poi dette deliberazioni sono state assunte, rispettivamente, con voti favorevoli espressi da soci rappresentanti, rispettivamente, n. 466 azioni sul totale di 1.200, pari appena al 38,83% del capitale sociale e n. 387 azioni sul totale di 1200 pari al 32,25% del capitale sociale;
c) violazione artt. 1, 3, co. 6, e 4, co. 2, della Convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, per l’esercizio congiunto del “controllo analogo”, sottoscritta da tutti i soci il 29.10.2014 perché le deliberazioni di cui sopra sono state adottate in mancanza della necessaria e vincolante “preventiva autorizzazione” da parte del “Comitato di indirizzo strategico e di controllo” (di cui i sottoscritti Sindaci sono membri) prevista dall’art. 3, co. 6, della suddetta convenzione per l’esercizio del “controllo analogo” del 29.10.2014 anche con specifico riferimento alla “nomina, revoca, sostituzione degli organi esecutivi”; il che risulta conclamato proprio dal verbale del Comitato di controllo n. 11/2022 della seduta del 20.12.2022 priva dell’assunzione della prescritta determinazione e peraltro, comunque, invalida, siccome convocata con nota del relativo Presidente del 13.12.2022 senza il rispetto del termine di “almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione” previsto dall’art. 4, co. 2, della citata convenzione;
d) violazione dell’art. 120-bis, co. 4, d.lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) perché secondo tale disposizione, dalla iscrizione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza della società nel registro delle imprese e fino alla relativa omologazione, “la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa” con l’ulteriore precisazione che “non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge” e che, in ogni caso, “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”; diversamente, nella fattispecie, sebbene la deliberazione del C.d.A. di Cogesa S.p.a. di cui al verbale notarile Rep. n. 60.332 – Racc. n. 39.916 del 15.12.2022, iscritto nel Registro delle Imprese il 20.12.2022 (nel senso di “ricorrere ad una procedura per il superamento della crisi d’impresa (D.Lgs n. 14/2019), mediante la presentazione di un ricorso per Concordato preventivo con riserva, ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito, ovvero di un ricorso per Concordato, ovvero procedura stragiudiziale e/o amministrativa, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere i relativi atti, documenti e istanze”) abbia integrato la ipotesi di cui al citato art. 120-bis, co. 4 rendendo, quindi, la revoca, comunque, inefficace (quantomeno sino all’approvazione con decreto dalla sezione specializzata del Tribunale delle imprese competente), l’assemblea ha disposto la nomina del nuovo amministratore unico senza che sussistesse il necessario (valido ed) efficace presupposto;
ritenuto che
in ragione dei rilevati profili di nullità, invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria di Cogesa S.p.a. del 30.12.2022, la S.V non può considerarsi validamente e, comunque, efficacemente investito della carica di Amministratore Unico di Cogesa SpA con la conseguenza che gli atti eventualmente adottati sarebbero viziati in radice e in danno della stessa società con la correlata responsabilità personale per il carattere abusivo dei medesimi atti e delle relative conseguenze,
invitano
la S.V. a volersi astenere dal qualificarsi e dall’adottare qualsivoglia determinazione quale Amministratore Unico e, comunque, in nome e per conto di Cogesa SpA , con l’avvertenza che, in caso contrario, saranno intraprese tutte le opportune iniziative a tutela della posizione degli scriventi soci nonché della stessa società e per l’accertamento delle responsabilità ad ogni diverso titolo configurabili nella specie.
Con ogni ulteriore riserva.

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