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CASTEL DI SANGRO – Accusata di aver annullato scontrini anche quando non era a lavoro. Sulla condanna dell’ex cassiera del punto vendita di Castel Di Sangro, intervengono in una nota i legali difensori, Carlo Izzi e Nunzio Gagliotti, annunciando l’impugnazione del dispositivo non appena saranno depositate le motivazioni: “In attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza di condanna, va precisato che agli atti del relativo procedimento risulta acquisita – su iniziativa della scrivente difesa – documentazione (cedolini stipendiali) attestanti che la lavoratrice fosse assente dal lavoro in decine di giorni in occasione dei quali il datore di lavoro in propria querela le attribuisce la condotta di annullamento scontrino finalizzata alla presunta appropriazione dell’incasso. Condotta questa attribuitale dall’accusa anche con riferimento al giorno di domenica allorquando, per stessa ammissione del querelante sentito all’udienza del 24.04.2023, la lavoratrice non prestava lavoro. Inoltre, buona parte degli scontrini annullati risultano emessi in orari ben successivi a quelli desumibili dal contratto di prestazione d’opera circoncisi ( alla fascia oraria ricompresa tra le ore 17:00 e le ore 19:30) destinata a limitare la durata della prestazione di lavoro. Quanto, infine, alla “registrazione video delle telecamere del locale” che l’articolo definisce “prova regina dell’appropriazione indebita” va precisato che questa riguarda un unico presunto episodio che il querelante ha riferito d’aver notato dopo aver visionato, senza rilevare alcun’altra irregolarità, ore ed ore di
registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne al negozio nel corso di buona parte del mese di agosto del 2018. In conclusione, nel preannunziare sin d’ora il prosieguo del processo per il riconoscimento dell’insussistenza dell’ipotesi accusatoria a carico della nostra assistita, comunichiamo che eventuali tentativi, da parte di terzi, di strumentalizzare pubblicamente, fuori dal legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, in chiave diffamatoria il dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale
di Sulmona, saranno deferiti all’autorità giudiziaria.” Tuttavia una precisazione sulla precisazione si rende necessaria dal momento che la trattazione della notizia di cronaca giudiziaria risponde ai criteri della notiziabilità ed essenzialità, in ossequi alla correttezza che contraddistingue l’operato di questa testata.

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