SULMONA – Il giudice di pace di Sulmona aveva condannato la Regione Abruzzo mentre la Corte d’Appello aveva ribaltato in toto la sentenza di primo grado. Ma per la Corte di Cassazione non vi è alcun dubbio. In un recente pronunciamento è stato ribadito il principio per il quale, in caso di danni causati da cinghiali alle automobili, il risarcimento spetta proprio alla Regione. Nello specifico la vicenda riguarda la controversia tra un automobilista romano e la Regione Abruzzo. In primo grado il ricorrente citò in giudizio Regione e Provincia per conseguire il ristoro dei danni patiti dopo un incidente stradale causato, per l’appunto, da un cinghiale. E in effetti il giudice di pace accolse la domanda dichiarando nella motivazione che la competenza esclusiva nei risarcimenti è solo della Regione. L’ente fece ricorso al tribunale aquilano che ribaltò sorprendentemente il verdetto sostenendo anche che il danneggiato non avesse fornito prova della gestione inadeguata della fauna da parte dell’ente locale. Ma la suprema corte ha ribadito un concetto ben noto. Ovvero che “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’articolo 2052 del codice civile la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico”. Non è escluso, però, che la Regione possa rivalersi eventualmente su enti o associazioni cui può avere delegato il controllo. Ora la decisione spetterà ancora al tribunale che nominerà un nuovo giudice il quale si atterrà alle indicazioni della suprema corte di giustizia.