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Il 15 marzo il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila, che aveva già sollevato l’Avv. Domenico de Nardis dal Comando di Polizia Municipale del Comune dell’Aquila. Con la stessa è stato confermato l’annullamento della Microstruttura del Settore ribadendo il carattere di specialità della Polizia Municipale e degli appartenenti alla stessa. Anche in questa sede, la Fp Cgil Provincia dell’Aquila, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo De Marchis, si è costituita ad adiuvandum a fianco del lavoratore che aveva presentato il ricorso dinnanzi al TAR.

Per i Giudici, i dirigenti della Polizia Municipale e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla Polizia Municipale non possono diventare comandanti della stessa). Sempre secondo i Giudici, depone in tal senso anche la formulazione letterale della disposizione secondo cui può essere attribuito il conferimento degli incarichi dirigenziali ma non anche il ruolo di avvocato dell’ente oppure di comandante della Polizia Locale.

Nello specifico, la sentenza stabilisce, tra l’altro, che:

10.1. La funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale n. 42 del 2013. Numerose in tal senso le segnalazioni della Regione Abruzzo che, nel corso del giudizio di primo grado, è tra l’altro intervenuta ad adiuvandum. Si veda a tal fine la nota in data 12 marzo 2018 del Dipartimento Riforme Istituzionali della stessa amministrazione regionale;

10.2. Come individuato in quest’ultima nota, infatti, la ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente);

10.3. Del resto, in caso di assenza o impedimento del comandante possono sopperire solo il vice comandante oppure, in assenza anche di quest’ultimo, il personale comunque del Corpo o Servizio di polizia locale (cfr. art. 5, comma 5, della citata legge regionale n. 42 del 2013);”

Di fatto i Giudici del Consiglio di Stato, bocciano il comportamento assunto dal Comune dell’Aquila, ribadendo la necessità di adesione delle scelte politico/amministrative alle norme Regionali in materia di Polizia Amministrativa Locale.

Un’altra vittoria per il Sindacato, per le lavoratrici e per i lavoratori del Comune dell’Aquila.

Una battaglia portata avanti a sostegno della legalità e nell’interesse collettivo, lì dove l’Amministrazione Comunale non ha voluto nominare un Dirigente/Comandante autonomo a capo di un settore che, invece, dovrebbe essere connotato da una speciale autonomia anche nel rispetto delle leggi Regionali in materia.

La Fp Cgil coglie l’occasione per ringraziare l’Avv. Carlo de Marchis per il prezioso lavoro svolto a sostegno della Funzione Pubblica Cgil della Provincia dell’Aquila.

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