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Il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, con l’ausilio dei suoi difensori, sta esaminando, con l’attenzione richiesta dall’importanza delle questioni trattate, la sentenza del T.A.R. Abruzzo L’Aquila, I Sezione, n. 104/2023 del 9 marzo 2023 Presidente Germana Panzironi, Referendario Estensore Giovanni Giardino, con la quale si è statuito, tra l’altro, che: “l’art. 16 della L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci) ha stabilito di limitare la partecipazione al Collegio regi​onale dei maestri di sci ai soli iscritti nell’albo regionale ed ha previsto che l’assemblea sia costituita soltanto da tutti gli iscritti all’Albo. Ciò ha determinato una evidente compromissione del diritto all’elettorato attivo e passivo che è stato riconosciuto solo in favore dei maestri di sci iscritti all’Albo”.
Il Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, allo stato, si limita ad osservare che la normativa della Regione Abruzzo sulla professione dei maestri di sci è stata approvata dopo che sono stati recepiti i suggerimenti del “Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi”del Consiglio Regionale Abruzzo di cui alla scheda prot. n. 8273 del 19 Giugno 2012 a firma dell’allora funzionario Rita D’Ambrosio e dell’allora dirigente Giovanni Giardino; e che ogni decisione assunta dal Collegio Regionale ha quale unico presupposto l’obbligo di osservare la legge regionale in un’ottica inclusiva, sottesa all’art. 2 del Regolamento interno, teso a non escludere completamente dalla vita sociale i maestri di sci non in attività, approvato dall’Assemblea il 23 novembre 2013, vale a dire circa 10 anni fa.

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