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SULMONA – Il giudice di pace del tribunale di Sulmona ha annullato una multa di 600 euro ai danni di un ristoratore di Pettorano, elevata nel 2022,  inflitta dai carabinieri,  nell’ambito delle sanzioni per il Covid in quanto l’uomo sarebbe stato privo del green pass rafforzato che poteva ottenere chi si era vaccinato con due dosi o chi era guarito dalla patologia in questione.  La Prefettura dell’Aquila è stata condannata a pagare le spese di giudizio per 416 euro. Questo tipo di green pass era obbligatorio per bar e ristoranti tanto al chiuso quanto al coperto. Il locale, in  seguito a questo provvedimento, era stato chiuso per  settimane con danni  consistenti sotto il profilo economico. Contro questa sanzione era stato fatto il ricorso alla prefettura dell’Aquila ma senza esito. Le cose sono cambiate dopo un ricorso in tribunale che è stato presentato dall’avvocato Alessia Giovannelli del foro di Roma che è stato accolto e  basato, tra le altre cose, su un eccesso di potere. Tra l’altro questa sanzione fu elevata senza che in quel momento ci fosse un cliente a consumare. Le motivazioni del giudice non sono state ancora depositate ma questa sentenza è comunque uno dei tanti colpi di piccone inferti  alle normative  dell’epoca sul Covid che molti cittadini, non solo i commercianti, hanno ritenuto essere troppo rigide. Al di là di queste valutazioni, nel ricorso le  contestazioni erano davvero molteplici. Ad esempio la illegittimità del verbale per mancata indicazione delle circostanze di fatto, carenza motivazione. Nel verbale, secondo il ricorso,  manca l’esposizione dei fatti accaduti, “avendo gli Agenti Accertatori indicato su un modulo prestampato, in maniera generica ed indeterminata fatti discutibili come il fatto che il ristoratore  viene indicato  come “lavoratore dipendente” senza dare atto di quale fosse l’attività, lavorativa da esso svolta al momento dell’accertamento visto che egli  non è un lavoratore dipendente, ma coadiutore familiare occasionale, pertanto:  non è titolare di contratto di lavoro; non riceve dal titolare alcun reddito fiscalmente imponibile, né sotto forma di reddito da lavoro dipendente né di partecipazione al reddito d’impresa; non è soggetto a contribuzione Inps”. La sanzione, inoltre,   deve essere irrogata sempre  dal prefetto e le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte e. non dai militari. È evidente, secondo il ricorso, “che i Carabinieri di Pettorano sul Gizio hanno agito in violazione della Legge, esercitando un potere Loro non spettante e non conferito dalla legge. I Carabinieri, quindi, avrebbero emesso  un atto di competenza di altro organo determinando, di tal guisa, l’assoluta inesistenza del provvedimento emanato, alias il verbale impugnato il quale, anche solo per tale ragione, andrà dichiarato inesistente e, in ogni caso, illegittimo ed andrà quindi annullato e/o archiviato”. “E’ evidente che l’Italia”, si legge nel ricorso citando alcune pronunce giudiziali, “ha previsto un utilizzo della certificazione verde in totale contrasto con le previsioni dettate dalla normativa comunitaria, il che determina la necessaria disapplicazione della normativa nazionale”. Infine si contesta che l’uomo fosse nel ristorante nella veste di commerciante ma  in quell’edificio ci abita anche per cui si dà per scontato che stesse lavorando,  affermazione ritenuta arbitraria. A maggio si svolgerà l’ulteriore udienza per il ricorso contro la muta elevata alla moglie del ristoratore

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