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BUSSI SUL TIRINO -   “Non può ritenersi sufficientemente provato il rispetto del requisito della visibilità dello strumento di rilevazione”. Lo ha messo nero su bianco il giudice di Pace di Pescara, Anna Maria Leombruni, che ha accolto il ricorso di un automobilista sulmonese che aveva impugnato la sanzione amministrativa dopo essere transitato per il famigerato autovelox di Bussi sul Tirino. L’uomo aveva superato il limite dei 70 Km/h, incappando in contravvenzione, finendo di diritto nel folto elenco dei multati. Migliaia di persone che hanno ricevuto la “sorpresa” dopo essere transitate sulla strada statale 153. Il “malcapitato” sulmonese ha intentato quindi il procedimento per il tramite dell’avvocato del foro di Sulmona, Gianluca Lanciano. Nella sentenza il giudice , come aveva fatto notare anche in altre circostanze, ha rilevato che “dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti ( ricorrente e Comune di Bussi, ndr), si evince la presenza in loco di folta vegetazione che conseguenzialmente incide sulla visibilità della postazione di controllo. Proprio perchè la vegetazione cresce maggiormente rigogliosa in alcuni periodi dell’anno gravava sull’amministrazione resistente garantire la visibilità“. Nei verbali di contestazione si fa riferimento al fatto che “del servizio è stata data informazione a mezzo cartello fisso” ma- si legge ancora nella sentenza- “nulla si afferma circa il rispetto del requisito della visibilità dello strumento di rilevazione”. Un autovelox “fantasma” verrebbe da dire. Il giudice ha quindi accolto il ricorso ed ha annullato la multa al sulmonese. Le spese di giudizio sono compensate.

Andrea D’Aurelio

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